Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81
Il D. Lgs. 81/08 è la nuova norma di riferimento relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il D. Lgs. 81/08 prevede che, all’interno di tutte le aziende, sia istituito il servizio di prevenzione e protezione aziendale, composto da un certo numero di persone i cui compiti sono finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi, nonché di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il D. Lgs. 81/08 accorpa in un unico decreto tutte le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro precedentemente esistenti, prima tra tutte il D. Lgs. 626/94
Il decreto legislativo riprende i punti principali introdotti dal D. Lgs. 626/94, tra i quali si individuano come più significativi:
- Le figure lavorative, quali il Responsabile della Sicurezza ed il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori
- L’obbligo per il Datore di Lavoro di elaborare un documento contenente la relazione sulla valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione ed il programma di attuazione delle misure stesse
- L’intervento più attivo ed integrato di tutti i soggetti interessati al processo dedicato alla sicurezza ed il coinvolgimento dei lavoratori, a cominciare dall’individuazione delle situazioni di rischio fino alla scelta delle soluzioni per ridurlo e prevenirlo.
Gli strumenti organizzativi
del DLgs 81/08
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Medico competente
Addetti al Pronto Soccorso
Addetti all’ Antincendio ed Evacuazione
Gli strumenti gestionali
del DLgs 81/08
Individuazione, classificazione e valutazione dei rischi
Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
Programma di attuazione delle misure di prevenzione
Procedure aziendali per la prevenzione del rischio
Informazione e Formazione
Consultazione dei lavoratori
Riunioni periodiche
LAVORATORE
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
DATORE DI LAVORO
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
PREPOSTO
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, al Preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza dei lavoratori che gli sono sottoposti affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni di pericolo
Gli obblighi del Preposto Sicurezza (art. 19)
Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione individuali messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
Astenersi salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al RSPPR sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
Gli obblighi del Lavoratore (art. 20)
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Il lavoratore ha l’obbligo di:
Contribuire, insieme al datore di lavoro ed ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
Segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi e le altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui al punto successivo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. In particolare nelle aziende:
fino a 15 dipendenti è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
con più di 15 dipendenti è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali
Gli Addetti al Primo Soccorso e gli Addetti Antincendio ed Evacuazione
Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
I lavoratori addetti devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.
Il Medico Competente
Il Medico Competente attua all’interno dell’azienda un protocollo di sorveglianza sanitaria che comprende:
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti.
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
ll Datore di Lavoro deve elaborare il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze); tale documento deve indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza tra le varie attività in essere presso la propria azienda in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.
Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera pena la nullità del contratto di appalto
Riunione periodica del servizio prevenzione e protezione (art. 35)
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta l’anno una riunione cui partecipano:
- il Datore di Lavoro o un suo rappresentante;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;
- il Medico Competente, ove nominato;
- il Rappresentante per la Sicurezza, ove eletto;
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
- Il documento di valutazione dei rischi;
- L’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei D.P.I.;
- I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Nel corso della riunione possono essere individuati:
- Codici di comportamento e buone prassi per prevenire il rischio di infortuni e di malattie professionali;
- Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Informazione ai lavoratori (Art. 36)
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46;
- Sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
- Sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- Sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza;
- Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione attuate.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (Art. 37)
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento a:
- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- Rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- Della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione del lavoro;
- Del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
L’individuazione e la valutazione dei rischi aziendali
Il rischio da movimentazione manuale dei carichi (rischio medio)
Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico.
Lo sforzo muscolare richiesto determina aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio ed incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie.
In relazione allo stato di salute del lavoratore ed in relazione ad alcuni casi specifici correlati alle caratteristiche del carico e dell’organizzazione di lavoro, i lavoratori potranno essere soggetti a sorveglianza sanitaria, secondo la valutazione del Medico Competente.
Il datore di lavoro può prendere alcuni provvedimenti dal punto di vista organizzativo per ridurre il rischio, come:
- Svolgimento delle attività con suddivisione del carico;
- Riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione;
- Miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro.
Attività lavorative più a rischio:
Carico e scarico prodotti ed articoli;
Trasporto prodotti/oggetti;
Stoccaggio prodotti.
Misure per ridurre il rischio:
Evitare di ruotare solo il tronco nello spostare un carico, ma girare tutto il corpo, utilizzando le gambe, tenendo il carico vicino al corpo.
Spostamento di casse o simili: non curvare mai la schiena in avanti o indietro, ma appoggiare la schiena in posizione verticale e spingere con le gambe
Evitare di inarcare troppo la schiena per porre degli oggetti su piani alti, usare una scala
Il rischio per utilizzo di videoterminale
(rischio medio)
I rischi connessi con l’uso di apparecchiature munite di VDT possono essere così individuati ed elencati:
- Rischi per la vista e per gli occhi (disturbi oculo-visivi);
- Problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico e mentale (disturbi muscolo-scheletrici e stress);
- Rischi dovuti alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
I posti di lavoro e l’organizzazione del lavoro possono determinare rischi dovuti alla postura ed affaticamento fisico. I disturbi riferiti più frequentemente sono dolori e tensione nel tratto cervicale, dorsale e lombare della colonna.
Ipotesi di postazione ottimale di lavoro al videoterminale
Per ridurre i rischi da lavoro al videoterminale si dovranno mettere in atto una serie di attività finalizzate a limitare posture incongrue per tempi prolungati, ad esempio:
Tenere le braccia parallele al piano di lavoro
Sistemare lo schienale della sedia in maniera tale da sostenere la parte lombo-sacrale
Mantenere l’altezza del sedile in maniera tale da consentire il mantenimento delle gambe a 90°
Tenere una distanza dallo schermo di circa 50-70 cm
Mantenere la disposizione della tastiera in posizione da agevolare l’uso senza creare situazioni di disagio
Il rischio incendio e le procedure per
la gestione del rischio (rischio medio)
Il principio dell’incendio: in mancanza di uno di questi 3 elementi l’incendio non può avvenire
Le norme comportamentali per una corretta gestione del rischio incendio
Le vie d’uscita devono essere sempre disponibili per l’uso e devono essere mantenute libere da ostruzioni in qualsiasi momento
Il sistema delle vie d’uscita deve garantire un percorso senza ostacoli e deve essere chiaramente riconoscibile
Tutte le vie d’uscita devono essere adeguatamente illuminate per consentire la loro percorribilità in sicurezza.
Gli estintori ed altri eventuali presidi antincendio presenti in azienda non devono essere spostati
Principali misure ed accorgimenti per ridurre il rischio incendio
Pulizia ed ordine
Individuazione di irregolarità negli impianti
Isolamento materiali infiammabili
Divieto di fumo o uso di fiamme libere
Eliminazione di ogni possibile causa d’incendio
Manutenzione dei dispositivi di protezione
Rispetto della segnaletica antincendio
Facilità nell’individuazione ed accesso ai mezzi antincendio
Modalità di utilizzo degli estintori
Spegnimento di un liquido infiammabile
Spegnimento di combustibili solidi
Direzione del getto estinguente
Primo soccorso
Procedure in caso di infortunio
La prima cosa da fare dopo aver accertato se l’infortunato è in un luogo sicuro in caso di emergenza medica è controllare lo stato di coscienza della persona: se è cosciente, infatti, è scongiurato il rischio di un arresto respiratorio e cardiaco.
Per verificare se l’infortunato è cosciente o meno, è sufficiente avvicinarsi dalla parte in cui è rivolto il suo sguardo, mai chiamare la persona perché se è presente un trauma al rachide cervicale il movimento repentino della testa potrebbe essere addirittura letale. Se la vittima risponde è opportuno presentarsi ed informarsi sul suo stato di salute; se invece reagisce ma non riesce a parlare, si può chiedere di stringere la mano al soccorritore.
In caso di assenza di reazioni è necessario praticare uno stimolo doloroso all’infortunato, tipicamente un pizzicotto nell’arcata sopra cigliare. L’infortunato potrebbe reagire tentando di sottrarsi al dolore ma rimanendo in uno stato quasi addormentato, senza rispondere né aprire gli occhi: in questo caso la persona è incosciente ma sono presenti sia l’attività respiratoria che quella cardiaca.
In assenza di qualsiasi reazione il corpo dell’infortunato deve essere posizionato supino (pancia in su) su un piano rigido, preferibilmente sul pavimento; la testa e gli arti devono essere allineati con il corpo. Per fare ciò, spesso è necessario spostare l’infortunato e fargli compiere vari movimenti muscolari che dovranno avvenire con cautela, e solo se di vitale necessità, in caso di trauma o sospetto trauma. Molta attenzione deve essere posta nel maneggiare il collo e la colonna vertebrale, esposti a gravissime complicazioni.
Una volta accertate le condizioni dell’infortunato chiamare immediatamente il 118 (Soccorso Medico) e descrivere in maniera puntuale l’accaduto e lo stato in cui si trova l’infortunato.
Seguire le istruzioni impartite dal personale medico del 118 senza mettere in atto attività di propria iniziativa.
In caso di arrivo dei Soccorsi accompagnare l’infortunato al Pronto Soccorso in maniera tale da poter dare più informazioni possibili sull’accaduto (se necessario e/o richiesto).